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NotizieCittadini monitoranti: come funziona il “diritto a sapere”?

La seconda giornata della scuola per "cittadini monitoranti" ha visto tra i relatori l'intervento di Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle tecnologie e innovazione nella PA

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La seconda giornata della scuola per “comunità monitoranti”organizzata da Gruppo Abele, Libera e Master Apc di Pisa, ha visto tra i relatori l’intervento di Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle tecnologie e innovazione nella Pubblica Amministrazione: “Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme riconducibili al Freedom of Information Acts (FOIA) - ha spiegato Belisario -. In base ad esse la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy".
In Italia, il Foia è diventato legge il 23 dicembre 2016 e, a distanza di sei mesi, è già possibile ragionare in termini di casi concreti e dati interpretativi:  “Il Foia - ha spiegato Belisario - è un patto di fiducia con i cittadini. Per mantenerlo, le amministrazioni possono o in maniera autonoma decidere di rendere noti certi elementi senza bisogno di aspettare una richiesta dei cittadini, oppure i cittadini possono chiedere di ottenere quei dati attraverso i diritti di accesso”.
Districarsi nel labirinto di normative e direttive non è semplice. Un punto fermo è il sito bussola.magellano.it che permette di analizzare la struttura dei siti internet delle pubbliche amministrazioni. In questo modo, il cittadino potrà verificare la trasparenza del sito di proprio interesse: Regioni, Province, Comuni, scuole, università, Asl, Camere di Commercio, società partecipate,  ma anche soggetti come le autorità portuali, gli ordini professionali e gli enti di diritto privato e vigilati sono tenuti a pubblicare una serie di dati così come stabilito dalla delibera 1310/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it).
Per presentare una richiesta di accesso agli atti, si fa riferimento al decreto 33/2013. Dall'entrata in vigore del Foia Italy non è più ammesso il silenzio da parte della pubblica amministrazione in merito. La richiesta va inoltrata previa verifica dell’amministrazione giusta da contattare (chi possiede i dati a cui sono interessato?)  e solo dopo aver controllato che non si tratti di dati già pubblicati. La richiesta deve contenere le proprie generalità, l'indicazione dei dati e documenti richiesti, l'indirizzo e le modalità attraverso le quali si vogliono ricevere i documenti.
Una volta ricevuta la richiesta di accesso agli atti, la pubblica amministrazione smista al soggetto competente a rispondere. Nel caso in cui ci fossero dei contro interessati, questi ultimi devono essere avvisati poiché essi possono presentare un'opposizione motivata alla richiesta entro dieci giorni”. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, la pubblica amministrazione emette un provvedimento motivato, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto, anche se parziale. “Le motivazioni del diniego – ha concluso Ernesto Belisario – possono essere di interesse pubblico o privato. Nel primo caso rientrano la sicurezza e l'ordine pubblici, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive. Per quanto riguarda gli interessi privati, invece, troviamo la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale il diritto d'autore e i segreti commerciali”.

(marika demaria)

In questo articolo Mafie e corruzione

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