Per approfondire
Le forme ordinarie di lascito sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Quest’ultimo può essere pubblico o segreto.
Il testamento olografo è la forma più semplice: deve essere scritto per intero di pugno del testatore, senza ausili meccanici, e deve contenere la data della compilazione e la sottoscrizione del testatore alla fine delle disposizioni.
Il testamento pubblico è quello con cui il notaio riproduce in forma pubblica la volontà a lui dichiarata, in presenza di due testimoni, dal testatore.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo, deve essere naturalmente sottoscritto a mano dal testatore e viene consegnato al notaio che redige sulla busta il verbale di ricevimento.
- Somme di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento, il TFR
- Beni immobili, come un appartamento, un terreno, un fabbricato
- Beni mobili come opere d’arte, preziosi, arredi
- L’intero patrimonio
- Una polizza vita
La legge stabilisce che ad alcune persone spetti di diritto una parte dei beni del testatore.
Nel testamento, quindi, si può disporre solo in parte del proprio patrimonio.
Gli “eredi legittimari” sono i figli (anche naturali), il coniuge, i genitori. La loro quota non può essere lesa, pena l’impugnabilità del testamento.
Rispettate le quote spettanti di diritto agli eredi legittimari, il testatore può disporre liberamente dei propri beni residui, la cosiddetta “quota disponibile”.
Il notaio di fiducia potrà consigliare la forma più efficace per sostenere il Gruppo Abele con una disposizione testamentaria correttamente formulata e non soggetta a impugnazioni.
La successione testamentaria e la donazione al Gruppo Abele sono esenti da imposte per i trasferimenti, in quanto a favore di un’organizzazione legalmente riconosciuta con finalità di pubblica utilità, con qualifica di Onlus (organizzazione non lucrative di utilità sociale)