NotizieNel "supremo interesse del minore", contro la soppressione del Tribunale per i Minorenni

Luigi Ciotti, il Gruppo Abele e Libera, appoggiano l'invito al governo, del procuratore capo di Torino, Anna Maria Baldelli, affinchè non venga soppresso il Tribunale per i Minorenni

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E’ di questi giorni la notizia dell’intenzione dell’attuale Governo di procedere alla riforma del Tribunale della famiglia che prevede, come diretta conseguenza, la soppressione del Tribunale per i Minorenni.  Tale istituzione ha accompagnato e promosso negli anni, in Italia, la cultura dei diritti dei bambini; è stato un organo garante del “supremo interesse del minore” che il nostro legislatore impone venga tenuto in considerazione sia negli ambiti di applicazione penali che civili. Questo richiede un lavoro continuo di formazione, approfondimento e aggiornamento su tematiche che non sono solo strettamente giuridiche e che richiedono un impegno esclusivo.
La riforma prevede che il Tribunale della famiglia di nuova istituzione sarà inserito, come sezione specializzata, presso i Tribunali Ordinari senza tuttavia un’autonomia di funzione che consenta ai magistrati in organico di occuparsi solamente della materia minorile. Il timore che dunque venga svilito e mortificato il lavoro di tanti magistrati che si sono spesi perché i bambini fossero considerati centrali nei procedimenti che li riguardano è dunque fondato così come è fondato il timore che proprio i bambini saranno i primi a subirne le conseguenze.
Condividiamo dunque le preoccupazioni di quanti in questi giorni chiedono di ripensare alla riforma proposta e alle modalità della sua attuazione e chiediamo che siano garantite condizioni di lavoro che consentano  alla magistratura delegata di svolgere le proprie funzioni in modo efficace e che dia continuità alla storia della giustizia minorile che ha “fatto scuola” in Italia in tema di diritti dei bambini.

(Luigi Ciotti)

Pubblichiamo qui di seguito l'intervento integrale del procuratore capo della Procura della Repubblica peri minorenni di Torino, Anna Maria Baldelli, formulato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, avvenuta lo scorso 30 gennaio.

Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo e delle Istituzioni, gentile Pubblico
Certamente saprete che si sta discutendo la riforma del Tribunale della famiglia e che, in particolare, nella commissione permanente giustizia il 28 gennaio 2016 è stata approvata la delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, nell’ambito della quale è prevista, all’art.  1  lett. B) n. 2) la soppressione del T.M. e l’ufficio del P.M.M.
Lo considero un grosso errore, ma non questa la sede per discuterne.
Mi permetta, signor Presidente, invece, di svolgere una obiettiva e serena analisi.
Il nuovo Tribunale della famiglia e della persona sarà, quindi, nell’ottica della proposta approvata, una sezione creata presso i Tribunali ordinari , alla quale sarà attribuita  la materia di stato e capacità della persona, di rapporti di famiglia ( separazioni e divorzi, anche con prole) e di filiazione fuori dal matrimonio; oltre alla materia già di competenza del giudice tutelare.
Saranno anche create Sezioni Specializzate Distrettuali, alle quali verrà attribuita la competenza che è ora del Tribunale per i minorenni, penale e civile ( affidamento, abbandono ed adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale) , oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.
Le Sezioni Specializzate Distrettuali saranno composte dai giudici, togati ed onorari, del soppresso Tribunale per i minorenni.
Anche nelle Procure di riferimento di queste Sezioni Distrettuali verranno creati Gruppi Specialistici nella medesima materia ed anche questi i Gruppi assorbiranno i sostituti delle soppresse Procure minorenni e la Polizia Giudiziaria loro assegnata.
I Presidenti ed i Procuratori minorili assumeranno la funzione, rispettivamente, di Presidenti delle sezioni Specializzate Distrettuali e  di Procuratori Aggiunti responsabili dei nuovi Gruppi.
Vi sono poi indicazioni processuali che, qui, non interessano e che, quindi, non commento.
Questo progetto, che apparentemente realizza una razionalizzazione del “Sistema Giustizia” nel “rispetto della specializzazione”, contiene in sé, invece, la negazione proprio della specializzazione.
Infatti, la creazione di “Gruppi Specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie,  sul modello dei Gruppi già esistenti, senza prevedere, come invece è avvenuto per l’Organo Giudicante, una autonomia funzionale nega, di fatto, la vera esclusività della funzione .
La mia affermazione deriva dalla perfetta conoscenza dell’organizzazione della Procura Ordinaria, nella quale ho lavorato per otto anni e nella quale i magistrati assegnati ad un gruppo, compresa la D.N.A., nella realtà, non si occupano soltanto della materia specialistica, bensì sono inseriti in ogni turno ordinario  che riguarda la materia generica del processo penale ( arrestati, udienze, ignoti, ecc..).
Pensare che la creazione di un nuovo Gruppo nella materia delle persone, della famiglia e dei minori consenta, in queste condizioni, anche soltanto di mantenere la specializzazione dei magistrati già formati è pura utopia.

Perché?
Forse il Parlamento ed il Governo non sanno che, dopo l’introduzione del giusto processo,   ( art. 111 Cost.) il Tribunale per i minorenni non ha più la facoltà, che invece esercitava in passato,  di aprire d’ufficio un procedimento civile a tutela  della persona minore in difficoltà o in pericolo.
Forse essi non sanno che l’unico organo di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minorenne è la Procura della Repubblica minorile alla quale, infatti, è stata riconosciuta una importante competenza in materia civile, peraltro sconosciuta ai più.
Ebbene, poiché tale competenza civile non risulta nelle statistiche, e il C.S.M., il Ministero ed il Legislatore ne ignorano l’esistenza e la consistenza, non si può pensare che venga considerata nella previsione delle tabelle organizzative dell’ufficio della Procura ordinaria.
Senza l’esclusione dai turni ordinari dei magistrati assegnati al Gruppo della persona, della famiglia e dei minori, non sarebbe più  possibile garantire l’intervento urgente, sulle 24 ore, necessario ad assicurare l’adeguatezza degli interventi a tutela della persona minorenne in condizione di grave pregiudizio, come attualmente avviene, rappresentando il lavoro prevalente del magistrato minorile a disposizione nel turno arrestati. Ad esempio nei giorni scorsi ci è stata segnalata il ricovero di una bambina di qualche anno che aveva i genitali ustionati….
Ma l’esclusione da tutti i turni ordinari di questo gruppo non  sarebbe sufficiente ancora a garantire la specializzazione, perché è parimenti rilevante la composizione del Gruppo stesso, che non deve essere condizionata dall’andamento delle coperture di organico dell’Ufficio di Procura di appartenenza, se non al prezzo di svuotare completamente di contenuto la tanto declamata specializzazione.
L’accorpamento della Procura Minorenni produrrebbe, di fatto, la scomparsa della cultura minorile , schiacciata dalle esigenze di efficienza degli  uffici di Procura Ordinaria, con buona pace dei diritti dei minorenni e delle direttive europee in punto specializzazione.
Si dice che non ci siano i numeri per prevedere l’esclusività della materia.
Ebbene, non è vero.
Occorre sapere che alla Procura della Repubblica Minorile spettano competenze assolutamente uniche, e numericamente imponenti, quali:


  1. la competenza di considerare, nel processo minorile, le necessità educative dell’autore di reato attraverso la costruzione, con i servizi e con l’imputato e la sua famiglia di un precorso educativo che possa divenire oggetto di M.A.P. ( istituto profondamente diverso dalla M.A.P. applicabile agli adulti – che ha uno scopo deflattivo - , per la valenza necessariamente educativa, oltre che riparativa, che deve avere). La commissione del reato, infatti, deve poter diventare occasione di restituzione di opportunità di crescita mancate, a partire dall’assunzione di responsabilità per il fatto commesso, perché il processo penale minorile si rivolge a persone che,  per definizione,  sono in una fase di crescita e di cambiamento.

  2. la competenza di sostenere anche con un intervento civile a protezione del minorenne autore di reato, il suo percorso di recupero educativo e riparativo con l’intervento dei servizi nel caso di famiglia inadeguata e/o abbandonica ( la costante decrescita delle denunce pare premiare questa politica giudiziaria ed il numero ridotto di denunce penali a livello nazionale, paragonato con le statistiche relative alle maggiori Nazioni europee, quali la Francia, la Germania e la Spagna, confermano questa premialità);

  3. la legittimazione all’azione civile ( esclusiva in materia di accertamento dello stato di abbandono), cui consegue la partecipazione al processo civile attraverso la presenza in udienza, la formulazione di pareri, la presentazione di nuove domande ed il potere di impugnazione, traccia un quadro ben diverso, quindi, dal ruolo tradizionale del pubblico ministero ordinario nei procedimenti civili, che, come è nono, consta di un semplice parere, spesso formulato su elenchi di fascicoli.

  4. la competenza di vigilare sulle comunità, dispiegando un massiccio e continuativo impegno ispettivo senza il quale i minorenni assistiti sarebbero abbandonati a destini ancora più pregiudizievoli, essendo stata esperienza di chi vi sta parlando quella di scoprire strutture illegali e veri e propri lager anche fra le strutture autorizzate, oltre che persone minorenni “dimenticate” in comunità;

  5. 5. la competenza, infine, di promuovere gli interventi previsti nella materia civile della sottrazione internazionale, che comprende anche l’esecuzione dei provvedimenti del giudice.


Solo a titolo di esempio, presso la Procura Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, nell’anno 2014, sono stati iscritti n.4539 Affari Civili.
Nello stesso periodo con riferimento al settore penale il dato numerico è stato di  n. 2.726 iscrizioni, quindi con una percentuale quasi doppia della competenza civile rispetto a quella penale ( ed i dati del Piemonte e Valle d’Aosta sono sostanzialmente sovrapponibili, quanto al civile, alle altre Procure minorili nazionali).
Se la crisi economica determina un calo delle cause civili ( come è stato evidenziato nella relazione del Presidente della Corte d’Appello), la stessa crisi determina, invece, un aumento delle procedure a tutela che, infatti, sono in costante crescita.
La specializzazione può davvero essere mantenuta soltanto se il Gruppo sia una vera e propria sezione ( qualunque nome le si voglia dare), con un numero congruo di magistrati, previsto dal C.S.M. e con nomina dei componenti, sempre da parte del C.S.M ( compreso l’aggiunto chiamato a dirigere il Gruppo) , come avviene per i giudici del lavoro.
Se poi chi dirige il gruppo si chiami Procuratore o Aggiunto non ha alcuna importanza, perché l’impegno, le soddisfazioni professionali e lo stipendio non cambiano, che si sia Soastituti, Procuratori o Aggiunti, ma deve essere chiara l’autonomia dall’organizzazione generale della Procura.
Sarà, infatti, del tutto inutile la specializzazione delle Sezioni Giudicanti se non sarà garantita la specializzazione degli Organi Requirenti, magari con il rinforzo di una nuova figura, quella di Procuratori Onorari  ( sul modello dei V.P.O., ma esperti in discipline psico- sociali), perché senza la specializzazione di questi ultimi non ci sarà più, nell’arco di pochissimo tempo, una figura di magistrato che sia in grado di cogliere  i segnali di disagio e di pregiudizio per porli a fondamento di una richiesta tempestiva di intervento da parte del Giudice Specializzato in favore della persona minorenne.

(Anna Maria Baldelli, procuratore della Repubblica)

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