Per il superamento dell'esclusione dall'iscrizione anagrafica

NotiziePer il superamento dell'esclusione dall'iscrizione anagrafica

A Torino, le organizzazioni impegnate a fianco delle persone più fragili chiedono all'amministrazione comunale un intervento immediato per rivedere le prassi discriminanti

  • Condividi

Quello alla residenza è un diritto soggettivo riconosciuto a ogni singola persona che abita stabilmente in un comune o che vi stabilisce il centro dei suoi affari e interessi, come previsto da alcuni articoli della Costituzione italiana e dalla legge n. 1228/1954, il cui art. 1 stabilisce che «nell’anagrafe, della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio», e il cui art. 2 chiarisce che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita».

Come organizzazioni impegnate a fianco delle persone più fragili che vivono in Torino, abbiamo consapevolezza di quanto l'iscrizione anagrafica sia lo strumento che rende esercitabili molti diritti fondamentali e, nel nostro lavoro quotidiano, riscontriamo come i diritti, i servizi e le prestazioni siano spesso preclusi, di diritto o di fatto, per chi non è iscritta/o all’anagrafe: l’assenza di iscrizione anagrafica preclude o rende assai difficili da esercitare, in particolare, l’iscrizione al SSN e ai centri per l’impiego, il diritto alla previdenza sociale, la partecipazione ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, il diritto all’assistenza sociale, la richiesta di patrocinio a spese dello stato, il diritto all’elettorato attivo, l'accesso ai servizi territoriali pubblici e privati di welfare.
Inoltre, per le/i cittadine/i straniere/i che vivono in città, ma non hanno la residenza o sono iscritti come senza dimora, si registra l’impossibilità o la difficoltà di conseguire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


Dal nostro osservatorio, verifichiamoquotidianamente che a Torino ci sono persone, in particolare straniere, che, a causa di difficoltà economiche o di discriminazioni nell'accesso al mercato immobiliare regolare, sono costrette o indotte (non per loro volontà) a vivere in contesti abitativi informali o con modalità ritenute non idonee ai fini della registrazione anagrafica: si pensi a chi vive con affitti in nero, con contratti non formalizzati o non registrati, in subaffitto, in alloggi non abitabili o non accatastati come abitazioni (soffitte, garage, magazzini), a chi vive ospite di conoscenti e a chi vive in occupazioni abitative.
Queste persone sono presenti in città, spesso lavorano e hanno figli/e, ma sono escluse di fatto da diritti, servizi, prestazioni di welfare pubblico e restano "invisibili" all'amministrazione comunale e alle politiche cittadine di qualsiasi ambito (dalla gestione della raccolta differenziata alle politiche sociali).
Per i soggetti più fragili, l'esclusione dall'esercizio di diritti connessi alla residenza rischia di instaurare un circolo vizioso nel quale si è esclusi dall’anagrafe in relazione al proprio status sociale ed economico e la mancata iscrizione anagrafica contribuisce a peggiorare ulteriormente le condizioni di vita.

Constatiamo che a Torino come in altre città italiane, l’entrata in vigore del decreto legge 47/2014, il cui art. 5, com’è noto, ha introdotto la preclusione dell’iscrizione anagrafica per chi «occupa abusivamente» e «senza titolo» un immobile, gli uffici anagrafici rifiutano la registrazione della residenza nei casi in cui non sia allegata specifica documentazione che ne attesti il titolo di godimento (ad es. il contratto di locazione o la dichiarazione di autorizzazione da parte del/la proprietario/a).
Sappiamo, per contro, che da nessun punto di vista la normativa vigente, anche dopo le novità introdotte nel 2014, stabilisce che non sia registrabile la dichiarazione di dimora abituale alla quale non è allegato il titolo di godimento dell’immobile. Al contrario, è del tutto legittimo l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, in cui la persona dichiarante può certamente fornire specificazioni di suo pugno. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, è legittimo ogni titolo di godimento che non contempli l’occupazione «abusiva» e «senza titolo» dell’immobile (a titolo di esempio: cessione di fabbricato, subaffitto parziale o totale, contratti non formalizzati o non registrati, contratti riguardanti immobili in cattivo stato di conservazione, e così via). Non rileva neanche, ai fini dell’iscrizione anagrafica, l’eventuale inidoneità (ad es. perché a uso non abitativo) o l’irregolarità dell’immobile.
Come risultato, alla luce della prassi in cui viene richiesto di dimostrare il titolo di godimento dell'immobile o l'autorizzazione del/la proprietario/a, chi abita in condizioni informali ma legittime è escluso dall'iscrizione anagrafica. Tali prassi determinano da un lato la mancata registrazione di molte persone presenti stabilmente sul territorio, dall'altra un aumento delle persone iscritte come senza fissa dimora nonostante abbiano effettivamente una dimora abituale. Anche l’esclusione dalla residenza di chi occupa «abusivamente» e «senza titolo» un immobile rappresenta una frattura rispetto all’idea che i registri anagrafici siano rappresentativi, nel complesso, dall’insieme dei dimoranti abituali in un determinato territorio, oltre a impedire di progettare politiche di inclusione socio-economiche rivolte a tali persone.

Alla luce di quanto sopra descritto, noi organizzazioni che operano a Torino, impegnate a vario titolo in interventi di inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale (in particolare straniere) e firmatarie del presente appello, chiediamo all'Amministrazione Comunale di Torino di provvedere a:
rivedere le prassi di esclusione dall’iscrizione anagrafica che colpiscono tutte le persone costrette o indotte a vivere in contesti abitativi informali o con modalità ritenute non idonee ai fini della registrazione anagrafica, permettendo loro di dimostrare di non occupare in maniera «abusiva» e «senza titolo» l’immobile per il quale si richiede l’iscrizione anagrafica;
applicare la possibilità di deroga (prevista dall'art.5, al comma 1-quater del decreto legge 47/2014) all'esclusione all'iscrizione anagrafica anche per le persone che vivono in occupazioni abusive e senza titolo;
rendere le procedure per l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora coerenti con il contenuto della normativa, in maniera tale che l’iscrizione per domiciliazione avvenga nei tempi prescritti dalla legge e direttamente agli uffici d’anagrafe;
● interloquire con gli altri attori pubblici e privati che erogano servizi o consentono l’esercizio dei diritti (a titolo di esempio: la Questura rispetto alle procedure di rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno), al fine di superare le prassi non conformi alla normativa che impediscono, o comunque rendono assai difficile, l’accesso ai servizi e all’esercizio dei diritti per chi è domiciliato in città ma non ha residenza oppure è iscritta/o all’anagrafe come senza fissa dimora.